Superbonus 110%

Per poter rientrare nel 110% non basta sostituire gli infissi, ma occorre realizzare un intervento trainante: cappotto termico o sostituzione del generatore dell’impianto, oltre ad aumentare di due classi l’Attestato di Prestazione Energetica APE

Grazie all’Ecobonus ti verrà restituito il 110% di quello che hai speso in 5 quote annuali di pari importo attraverso le detrazioni IRPEF.

Alternativamente, potresti optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, chiedendo all’impresa, oppure ad un intermediario finanziario, di anticipare la spesa.

Chi può beneficiarne?

  • Chi fa parte di un condominio;
  • Una persona fisica, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

Una persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari oltre che sulle parti comuni.

La detrazione spetta:

  • ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento all’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, familiari del possessore o detentore dell’immobile).
  • ai titolari di reddito d’impresa o professionale nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
  • i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;
  • gli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata;
  • il promissario acquirente, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
  • istituti autonomi case popolari e gli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche per i soli interventi realizzati sugli spogliatoi.

Quali immobili riguarda?

È possibile ottenere il bonus sia sulle prime che sulle seconde case ma se si possiede una seconda, terza, quarta casa, è possibile beneficiare degli incentivi solo su 2 unità a scelta.

Quali sono gli interventi trainanti?

Gli interventi trainanti sono tre. L’importante è realizzarne almeno uno su unità esistenti.

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a) Isolamento termico. Coibentazione tramite cappotto, isolamento interno o in intercapedine per più del 25% della superficie lorda disperdente dell’edificio (pavimentazione a piano terra, facciate e copertura), non dell’appartamento;

b) Sostituzione dell’impianto di riscaldamento in condominio. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi (assemblati in fabbrica) o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che è sufficiente la sostituzione del generatore di calore per godere della detrazione al 110%. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) Sostituzione dell’impianto di riscaldamento in proprietà esclusive. Gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (scopri cosa si intende per accesso autonomo) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione, È necessario possedere un intero edificio oppure un appartamento da cui poter  accedere dall’esterno e aver intenzione di sostituire l’impianto di riscaldamento.

Altri interventi al 110%. Se si realizzassero, contestualmente agli interventi appena elencati, anche dei lavori detraibili al 65% e al 50% , sarà possibile portare anch’essi in detrazione al 110%.

Inoltre, qualora realizzassi un intervento trainante a livello condominiale, potresti effettuare gli interventi trainati anche sull’appartamento.

Ma vediamoli in dettaglio:

TIPO DI INTERVENTOSPESA MASSIMAIMPORTO MASSIMO DETRAZIONE
Sostituzione di finestre comprensive di infissi (legge 296 del 2006,  art. 1 c.345).54.545,45 €60.000 €
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (legge 296 del 2006,  art. 1 c.346).54.545,45 €60.000 €
Acquisto e posa in opera di schermature solari (art. 14 c.2 Dl 63/2013)54.545,45 €60.000 €
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (DL 201/2011 art. 4 c.4);27.272.72 €30.000 €
Micro-generatori (DL 63/2013 art. 14 c.2 b-bis)90.909,09 €100.000 €
Sistemi di building automation per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (Legge 208 del 2015 art. 1 c. 88)13.636,36  €15.000 €

Tuttavia, dai primi di ottobre, il Decreto MISE (Requisiti Minimi / 2020, allegato I) ha stabilito dei massimali al metro quadro per gli infissi, schermature solari (tende a rullo o a bracci, tende tecniche, veneziane) e oscuranti (persiane, scuri, avvolgibili, tapparelle).

Miglioramento di due classi energetiche dell’APE

Altra condizione da rispettare, per poter accedere al Super-bonus 110%, è il miglioramento di due classi energetiche della certificazione energetica APE della tua abitazione. Per ottenere questo risultato, oltre agli interventi che ricadono nella detrazione centodieci per cento, potresti aiutarti con le opere ricadenti nei benefici 65% o 50%: sostituzione degli infissi, installazione del solare termico o della caldaia a biomassa ecc.

L’Attestazione dovrà essere rilasciata da un professionista abilitato, ingegnere, architetto o geometra, dopo aver realizzato due Certificazioni energetiche APE, una pre ed una post opera, che segnalino il raggiungimento dell’obiettivo.Inoltre, è possibile ottenere l’incentivo anche qualora il professionista attesti che, su quello specifico immobile, la classe energetica conseguita è la più alta possibile.

Per quanto riguarda i condomini, è stato introdotto l’APE relativo ad interi edifici (e non riguardante la singola unità immobiliare) detto “convenzionale”, utilizzabili esclusivamente per l’Ecobonus 110%.

Quali spese sono detraibili?

Oltre alle spese sostenute per acquistare e installare l’impianto di riscaldamento, il cappotto, le colonnine elettriche ecc., potrai portare in detrazione le prestazioni professionali comprensive della redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post opera, delle asseverazioni, del visto di conformità, della progettazione e direzione lavori, delle perizie e dei soprallughi.

Inoltre, sono incluse le spese per la demolizione e la dismissione dell’esistente.

Da quando è possibile beneficiarne?

La legge permette di godere il beneficio del 110% per tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

Immobili sottoposti a vincolo.

Per quanto riguarda gli immobili sottoposti a vincolo o per i quali i regolamenti locali vietino l’isolamento termico e/o l’installazione di impianti di climatizzazione, viene incentivato qualsiasi intervento che produca una riduzione di due classi energetiche dell’attestato APE dell’immobile o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta. In pratica, tutti gli interventi deducibili al 65% o al 50% passano al 110% se riesci a migliorare di due classi la certificazione energetica.

Sconto in fattura e cessione del credito. È sicuramente l’aspetto chiave di questo incentivo. In alternativa alla detrazione sulle tasse future, potresti chiedere all’impresa che ti effettuerà i lavori di anticiparti la spesa detraibile. A sua volta, l’impresa potrebbe cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari.

Quali sono gli adempimenti necessari?

Per ottenere la detrazione dovrai:

  • depositare in Comune la relazione tecnica di cui all’art.8, c.1 del Dlgs 192/2005, nota anche come ex-legge 10;
  • fornire le asseverazioni (anche nel caso di bonus facciate e ecobonus 65%) di un tecnico abilitato che attesti la rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali:
  • produrre l’attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento e asseverando il salto di due classi sotto forma di dichiarazione asseverata;
  • dichiarare che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili;
  • verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (indipendentemente dallo sfruttamento della cessione del credito o sconto in fattura). Per far ciò, dovrà mantenere i costi al di sotto delle prezzi unitari massimi stabiliti nel decreto attuativo;
  • un visto di conformità ad un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del Caf ecc. (solo in caso di cessione del credito e/o sconto in fattura);
  • per quanto riguarda la modalità di pagamento:
  • Il titolare di reddito di impresa deve effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, cosiddetto parlante;
  • Il titolare di reddito di impresa è esonerato dall’obbligo di pagamento mediante bonifico parlante. In questo caso, dovrà fornire altro tipo di documentazione idonea, come ricevuta del pagamento con bancomat o carta di credito.
  • indicando il numero e la data della fattura, la causale, il codice fiscale del beneficiario e la P.Iva del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico;
  • trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori i modelli ministeriali compilati e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute attraverso la quale il professionista dichiara che i costi sono uguali o inferiori rispetto ai prezzi medi contenuti nei prezzari regionali.